25.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/20
Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/UAMI — S.E.M.T.E.E. (caldea)
(Causa T-304/10)
2010/C 260/27
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e P. Hiller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engornay, Andorra)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1, e, in riforma della stessa, cancellare il marchio della ricorrente;
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in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1, e rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
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in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo “caldea”, di colore arancione, blu e bianco, per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 42, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 5691845
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Registrazione internazionale n. 894004 del marchio denominativo «BALEA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 8
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non esistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati.
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