23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/45
Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)
(Causa T-334/10)
2010/C 288/87
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2010, procedimenti riuniti R 924/2009-1 e R 1013/2009-1;
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;
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qualora la Vermop Salmon partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarla alle proprie spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Twist System» per prodotti delle classi 7, 8 e 21.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Vermop Salmon GmbH.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «TWIX» per prodotti della classe 21 e il marchio denominativo «TWIXTER» per prodotti delle classi 9, 12, 21, 22 e 25.
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso:accoglimento del ricorso della Vermop Salmon, diretto a respingere il marchio della ricorrente per ulteriori prodotti, e rigetto del ricorso della ricorrente.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché la prima commissione di ricorso dell’UAMI non avrebbe esaminato se le prove dell’uso presentate dalla Vermop Salmon fossero sufficienti a dimostrare un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori, nonché violazione dell’art. 57, n. 2, prima e seconda frase, in combinato disposto con l’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che le prove dell’uso versate agli atti dalla Vermop Salmon non dimostrano un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori; violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero simili.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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