23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/61
Ricorso presentato il 3 settembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commissione
(Causa T-368/10)
2010/C 288/110
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Rubinetteria Cisal SpA (Alzo Frazione di Pella, Italia) (rappresentante: M. Pinnarò, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione C(2010) 4185 del 23 giugno 2010.
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In subordine ridurre la sanzione ad una somma più appropriata nel caso in cui la Corte non annulli l’ammenda inflitta.
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Ordinare alla Commissione di pagare i costi legali.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-364/10, Duravit e. a./Commissione.
A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
I. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 101 TFUE e 53 SEE.
Si afferma a questo riguardo che la decisione, nella parte in cui riguarda Cisal, è assolutamente erronea, non avendo Cisal partecipato (anche inconsapevolmente) ad un cartello, essendosi limitata a scambiare informazioni commerciali non sensibili, non riservate e (nella quasi totalità dei casi), successive alle scelte operate in autonomia e già diffuse sul mercato.
II. Violazione del principio di proporzionalità e di uguaglianza.
Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di considerare che il ruolo, il coinvolgimento, la responsabilità, i vantaggi, et cetera, riferibili a ciascun produttore sono considerevolmente diversi tra loro. In concreto, la convenuta non fa differenze e non spiega perché a Cisal debba essere applicato il massimo della pena, visto che essa: i) è rimasta estranea ad una delle due associazioni (Michelangelo); ii) non ha mai avuto contatti bilaterali; iii) non ha fatto parte di riunioni nelle quali venivano in esame tutti e tre i prodotti (ma solo rubinetteria e articoli in ceramica); iv) ha avuto da sempre una quota non significativa del mercato.
Per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto e accertare l’impatto concreto sul mercato della violazione e l’estensione del mercato geografico rilevante, e tenere conto dell’effettiva capacità economica della Cisal di falsare la concorrenza e del suo peso specifico.
La ricorrente fa anche valere l’erronea base di calcolo che sarebbe stata utilizzata nella quantificazione dell’ammenda, nonché la mancata considerazione di circostanze attenuanti.
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