23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/64
Ricorso proposto l’8 settembre 2010 — Spagna/Commissione
(Causa T-384/10)
2010/C 288/115
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Ródriguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, con cui si riduce l’aiuto del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» (approvvigionamento di acqua a popolazioni stanziate nel bacino idrografico del Río Guadiana, Comarca di Andévalo) (2000.ES.16.C.PE.133), «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» (risanamento e depurazione nel bacino del Guadalquivir, Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir) (2000.16.C.PE.066) e «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga» (approvvigionamento di acqua a sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga) (2002.ES.16.C.PE.061), e
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nell’ambito del Fondo di coesione la Commissione ha concesso aiuti a vari progetti, relativi a quanto segue: «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133) [decisione 18 dicembre 2001, C(2001) 4113], «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066) [decisione 29 dicembre 2000, C(200) 4316] e «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga» (2002.ES.16.C.PE.061) [decisione 24 dicembre 2002, C(2002) 689].
I vari progetti avrebbero dovuto essere eseguiti tramite diversi contratti d’opera.
La decisione impugnata riduce l’aiuto inizialmente concesso dal Fondo di coesione, con le corrispondenti correzioni finanziarie.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.
violazione dell’art. H, n. 2, del regolamento n. 1164/94 (1) in quanto:
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si sta applicando una correzione finanziaria per violazione di direttive dell’UE in materia di appalti pubblici ad appalti che, tuttavia, non sono assoggettati a tali direttive, e
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si sta applicando una correzione finanziaria per una violazione della normativa UE che tuttavia non sussiste, in quanto non ricorre il presupposto di frazionamento indebito dell’oggetto degli appalti.
2.
In subordine, relativamente a quanto precede, violazione del menzionato regolamento, in quanto non sussiste lesione della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici rispetto all’esperienza o al prezzo medio.
3.
Sempre in subordine, il ricorrente fa valere le violazioni del principio di proporzionalità.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 164, del 25.25.1994).
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