4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/36
Ricorso proposto il 23 settembre 2010 — Apple/UAMI — Iphone Media (IPH IPHONE)
(Causa T-448/10)
2010/C 328/63
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apple, Inc. (Cupertino, USA) (rappresentanti: M. Engelman, barrister e J. Olsen, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iphone Media, SA (Siviglia, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2010, procedimento R 1084/2009-4;
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accogliere l’opposizione della ricorrente;
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in subordine, la ricorrente chiede che l’opposizione sia accolta con riguardo ai prodotti e servizi per i quali venga accertata l’esistenza di un rischio di confusione e/o per i prodotti e servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi;
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «IPH IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 5562822
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 2901007 del marchio denominativo «IPHONE», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha fatto un’erronea applicazione delle disposizioni di tali articoli al marchio impugnato.
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