29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/45
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI — Garmo (HELLIM)
(Causa T-534/10)
2011/C 30/81
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Garmo AG (Stoccarda, Germania)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 settembre 2010, procedimento R 794/2010-4;
—
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HELLIM», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi, nonché violazione dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la ricorrente avrebbe potuto attendersi che le sarebbe stata data l’occasione per poter replicare alle deduzioni della convenuta.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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