29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/51
Ricorso proposto il 29 novembre 2010 — Omya/UAMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)
(Causa T-547/10)
2011/C 30/91
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Kuschmirek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 settembre 2010, procedimento R 1370/2009-1, e ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 200 654, «CALCIMATT», per l'insieme dei prodotti per i quali è domandata la registrazione;
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condannare il convenuto alle spese;
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in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione, da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione, di una decisione definitiva sulla cancellazione del marchio opposto UE 003513488 «CALCILAN».
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «CALCIMATT» per prodotti delle classi 1 e 2.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: I marchi denominativi «CALCIPLAST», «CALCILIT», e «CALCICELL» che hanno formato oggetto di una registrazione internazionale, per prodotti delle classi 1 e 19, i marchi denominativi comunitari «Calcilit» e «CALCILAN» per prodotti delle classi 1 e 19, nonché i marchi denominativi nazionali «CALCICELL» e «CALCIPLAST» per prodotti della classe 1.
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché i marchi in conflitto non possono essere considerati simili al punto da essere confusi nel contesto dei prodotti rispettivamente designati.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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