5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/20
Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — Just Music Fernsehbetrieb/UAMI — France Télécom (Jukebox)
(Causa T-589/10)
2011/C 72/34
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Just Music Fernsehbetrieb GmbH (Landshut, Germania) (rappresentante: avv. T. Kaus)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: France Télécom SA (Parigi, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 1408/2009-1;
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ordinare al convenuto di riformare la decisione di opposizione 30 settembre 2010, procedimento B 1304494, e di accogliere integralmente la domanda di registrazione n. 6163778;
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condannare il convenuto alle spese;
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione;
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in subordine, sospendere il procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva sulla domanda di decadenza depositata dalla ricorrente presso l’UAMI il 21 dicembre 2010 contro il marchio comunitario anteriore n. 3693108.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Jukebox», per servizi delle classi 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6163778
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio figurativo «JUKE BOX», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, in primo luogo gli artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché non è stata fornita alcuna prova dell’uso effettivo del marchio su cui si fonda l’opposizione, vale a dire la registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio «JUKE BOX»; in secondo luogo, gli artt. 8, n. 1, lett. b), 9 e 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza del marchio contestato; e, in terzo luogo, l’art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esercitato i propri poteri di indagine e non ha fatto pieno uso delle proprie competenze.
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