Ordinanza del Presidente del Tribunale 25 giugno 2010 – Regione Puglia / Commissione
(cause riunite T‑84/10 R e T‑223/10 R)
«Procedimento sommario – Decisione di riduzione di un concorso finanziario – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Mancanza di urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Situazione che può compromettere seriamente l’esercizio da parte di un ente regionale delle sue missioni di servizio pubblico – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 18‑22, 25)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno risarcibile mediante concessione di una compensazione nell’ambito del ricorso principale – Insussistenza dell’irreparabilità (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 23‑24)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione, da una parte, della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, C(2009) 10350, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 (2000‑2006) e, dall’altra, dell’ordine di pagamento che sarebbe contenuto nella nota di addebito del 26 febbraio 2010 emessa in seguito a questa decisione.
Dispositivo
1)
I procedimenti T‑84/10 R e T‑223/10 R sono riuniti ai fini della presente ordinanza.
2)
Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.
3)
Le spese sono riservate.
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