Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 21 marzo 2011 – Milux / UAMI (FERTILITYINVIVO)
(causa T‑175/10)
«Marchio comunitario – Rappresentanza della ricorrente tramite un avvocato che non ha la qualità di terzo – Irricevibilità»
Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Firma da parte di un avvocato che sia terzo rispetto al ricorrente – Società ricorrente rappresentata da un avvocato che ne è anche l'amministratore – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, 3 e 4, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 18-19, 23-24)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2010 (procedimento R 1116/2009‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo FERTILITYINVIVO come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Milux Holding SA
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo FERTILITYINVIVO, per prodotti delle classi 9, 10 e 44
Decisione dell’esaminatore:
Rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La Milux Holding SA è condannata alle spese.
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