26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Mainz — Germania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
(Causa C-1/11) (1)
(Ambiente - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Articolo 18, paragrafi 1 e 4 - Spedizioni di determinati rifiuti - Articolo 3, paragrafo 2 - Informazioni obbligatorie - Identità del produttore di rifiuti - Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio - Tutela dei segreti commerciali)
2012/C 151/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Mainz
Parti
Ricorrente: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH
Convenuto: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Mainz — Interpretazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo ai trasferimenti di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Documento riprodotto nell'allegato VII a detto regolamento e contenente le informazioni che accompagnano i trasferimenti di determinati rifiuti — Diritto dell'intermediario di non indicare in detto documento l'identità dei produttori di rifiuti per proteggere la propria clientela nei confronti dell'acquirente
Dispositivo
1)
L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.
2)
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.
(1) GU C 95 del 26.3.2011.
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