25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo) — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna
(Causa C-7/11) (1)
(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 77 - Distribuzione all’ingrosso di medicinali - Autorizzazione speciale obbligatoria per i farmacisti - Presupposti per la concessione)
2012/C 258/07
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Palermo
Imputato nel procedimento penale nazionale
Fabio Caronna
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Palermo — Interpretazione del considerando 36 e degli articoli 76-84 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Distribuzione all'ingrosso di medicinali — Condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali — Normativa nazionale che subordina la distribuzione all'ingrosso di medicinali da parte dei farmacisti e delle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico al possesso dell’autorizzazione richiesta ai grossisti distributori — Ammissibilità
Dispositivo
1)
L’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che il farmacista il quale, nella sua qualità di persona fisica, sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a svolgere anche un’attività di grossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali.
2)
Il farmacista che sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a esercitare anche un’attività di grossista di medicinali deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120.
3)
Tale interpretazione della direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione ad essa correlata.
(1) GU C 80 del 12.3.2011.
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