18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Sommer/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
(Causa C-15/11) (1)
(Adesione di nuovi Stati membri - Repubblica di Bulgaria - Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un permesso di lavoro ai cittadini bulgari all’esame della situazione del mercato del lavoro - Direttiva 2004/114/CE - Condizioni di ammissione dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato)
2012/C 250/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Leopold Sommer
Convenuta: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12), ed in particolare dell’articolo 17 di tale direttiva, nonché del punto 14 dell’allegato VI contenente l’elenco di cui all’articolo 20 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 104) — Normativa di uno Stato membro che subordina il rilascio di un permesso di impiego ai cittadini bulgari ad un esame della situazione del mercato del lavoro — Eventuale applicazione della direttiva 2004/114/CE
Dispositivo
1)
L’allegato VI, punto 1, paragrafo 14, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea deve essere interpretato nel senso che le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, al tempo cui risalgono i fatti del procedimento principale, non possono essere più restrittive di quelle esposte nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2)
Una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale riserva ai cittadini bulgari un trattamento più restrittivo di quello assegnato ai cittadini dei paesi terzi in forza della direttiva 2004/114.
(1) GU C 113 del 9.4.2011.
Full & Egal Universal Law Academy