27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Philips Electronics UK Ltd
(Causa C-18/11) (1)
(Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Sgravio fiscale - Normativa nazionale che esclude il trasferimento delle perdite realizzate sul territorio nazionale da una stabile organizzazione non residente di una società stabilita in un altro Stato membro ad una società del medesimo gruppo stabilita nel territorio nazionale)
2012/C 331/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Convenuta: Philips Electronics UK Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Interpretazione dell’articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa fiscale — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che esclude il trasferimento delle perdite realizzate sul territorio nazionale da una stabile organizzazione non residente di una società stabilita in un altro Stato membro ad una società del medesimo gruppo stabilita nel territorio nazionale
Dispositivo
1)
L’articolo 43 CE dev’essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in un altro Stato membro il fatto che una normativa nazionale sottoponga ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera la possibilità di trasferire ad una società residente, mediante sgravio di gruppo, perdite subite dalla stabile organizzazione in tale Stato membro della società non residente, mentre il trasferimento delle perdite subite in tale Stato membro da parte di una società residente non è soggetto ad alcuna condizione equivalente.
2)
Una restrizione alla libertà di una società non residente di stabilirsi in un altro Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale finalizzate all’obiettivo di impedire la doppia utilizzazione delle perdite, al mantenimento di un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri o alla combinazione di questi due motivi.
3)
In una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione della legge nazionale contraria all’articolo 43 CE.
(1) GU C 89 del 19.3.2011.
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