25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Markus Geltl/Daimler AG
(Causa C-19/11) (1)
(Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE - Informazione privilegiata - Nozione di «informazione che ha un carattere preciso» - Fasi intermedie di una fattispecie a formazione progressiva - Menzione di un complesso di circostanze o di un evento di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o che si verificherà - Interpretazione dell’espressione «si possa ragionevolmente ritenere» - Divulgazione al pubblico di informazioni relative al cambio di un dirigente di una società)
2012/C 258/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Markus Geltl
Convenuta: Daimler AG
Con l’intervento di: Lothar Meier e a.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16), nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (GU L 339, pag. 70) — Interpretazione della nozione di «informazione privilegiata» –Dimissioni del presidente direttore generale di una società per azioni — Eventuale presa in considerazione, al fine di valutare la precisione di un’informazione del genere, di diverse consultazioni e iniziative svoltesi prima dell’evento di cui trattasi.
Dispositivo
1)
Gli articoli 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, devono essere interpretati nel senso che in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare una determinata circostanza o a produrre un certo evento possono costituire informazioni aventi un carattere preciso ai sensi di tali disposizioni non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi.
2)
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «un complesso di circostanze (...) di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o (...) un evento (...) di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà» riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Tuttavia, tale nozione non va interpretata nel senso che deve essere presa in considerazione l’ampiezza delle conseguenze di tale complesso di circostanze o di tale evento sul prezzo degli strumenti finanziari in questione.
(1) GU C 11 del 9.4.2011.
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