24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Finnair Oyj/Timy Lassooy
(Causa C-22/11) (1)
(Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco - Nozione di «negato imbarco» - Esclusione della qualificazione di «negato imbarco» - Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell’aeroporto di partenza - Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato - Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli)
2012/C 366/15
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Finnair Oyj
Convenuto: Timy Lassooy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiaziale — Korkein oikeus — Interpretazione degli articoli 2, lettera. j), 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Circostanze straordinarie — Volo annullato in ragione di uno sciopero del personale dell’aeroporto di partenza — Riorganizzazione dei voli per diminuire gli effetti negativi sui passeggeri del volo annullato — Riorganizzazione che riguarda anche i voli posteriori al volo annullato — Diritto dei passeggeri di tali voli ad ottenere un indennizzo
Dispositivo
1)
La nozione di «negato imbarco», ai sensi degli articoli 2, lettera j), e 4 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che essa comprende non soltanto il negato imbarco dovuto a situazioni di sovraprenotazione, ma anche il negato imbarco per altri motivi, quali ragioni operative.
2)
Gli articoli 2, lettera j), e 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali» che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un «negato imbarco» sui suddetti voli ulteriori né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nei confronti del passeggero al quale nega l’imbarco su uno di tali voli effettuati posteriormente alle suddette circostanze.
(1) GU C 80 del 12.3.2011.
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