17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-28/11) (1)
(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) - Regime di deposito doganale - Nascita dell’obbligazione doganale in conseguenza dell’inadempienza di un obbligo - Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale)
2012/C 355/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Eurogate Distribution GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 320, pag. 1) — Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale — Ammissibilità della nascita dell’obbligazione doganale come sanzione per tale inosservanza
Dispositivo
L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere nella contabilità di magazzino all’uopo prevista l’uscita della merce da un deposito doganale, al più tardi al momento di tale uscita, fa sorgere un’obbligazione doganale per la suddetta merce, anche qualora quest’ultima sia stata riesportata.
(1) GU C 238 del 13.8.2011.
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