29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Marianne Scheunemann/Finanzamt Bremerhaven
(Causa C-31/11) (1)
(Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Fiscalità diretta - Imposta di successione - Modalità di calcolo dell’imposta - Acquisizione per via successoria di una partecipazione, come socio unico, in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo - Normativa nazionale che esclude agevolazioni tributarie per la partecipazione in siffatte società)
2012/C 295/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Marianne Scheunemann
Convenuto: Finanzamt Bremerhaven
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 56 e 58 CE — Acquisizione per via di successione ereditaria di una partecipazione, con la qualità di unico socio, di una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, compresa nel patrimonio personale del de cuius — Imposta di successione — Normativa nazionale che prevede vantaggi fiscali per le società con sede o direzione nel territorio nazionale
Dispositivo
La normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che escluda, ai fini del calcolo delle imposte di successione, l’applicazione di talune agevolazioni tributarie ad un’eredità sotto forma di partecipazione in una società di capitali stabilita in uno Stato terzo, mentre conferisce le stesse agevolazioni in caso di eredità di siffatta partecipazione qualora la sede della società sia situata in uno Stato membro, incide in modo preponderante sull’esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli articoli 49 TFUE e segg., allorché tale partecipazione consente al suo detentore di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di detta società e di determinarne le attività. Detti articoli non sono destinati a trovare applicazione in una situazione relativa alla partecipazione detenuta in una società la cui sede si trovi in uno Stato terzo.
(1) GU C 113 del 9.4.2011.
Full & Egal Universal Law Academy