18.5.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungheria) — Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft./Gazdasági Versenyhivatal
(Causa C-32/11) (1)
(Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione - Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa - Nozione di «accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza»)
2013/C 141/03
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
Parti
Ricorrenti: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali-Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft.
Convenuto: Gazdasági Versenyhivatal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e alcuni riparatori di autoveicoli che fanno dipendere la tariffa oraria di riparazione pagata a questi ultimi dalla compagnia assicuratrice dal numero e dalla percentuale di contratti assicurativi stipulati da tale compagnia per il tramite dei riparatori operanti in qualità di intermediari — Normativa nazionale che utilizza una nozione analoga a una nozione di diritto dell'Unione — Nozione di «accordi che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza»
Dispositivo
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente — o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari — la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.
(1) GU C 145 del 14.5.2011.
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