12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-35/11) (1)
(Articoli 49 TFUE e 63 TFUE - Distribuzione di dividendi - Imposta sulle società - Causa C-446/04 - Test Claimants in the FII Group Litigation - Interpretazione della sentenza - Prevenzione della doppia imposizione economica - Equivalenza dei metodi dell’esenzione e dell’imputazione - Nozioni di «aliquota d’imposta» e di «diversi livelli d’imposizione» - Dividendi provenienti da paesi terzi)
2013/C 9/13
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Test Claimants in the FII Group Litigation
Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Interpretazione della sentenza della Corte del 12 dicembre 2006, nella causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation — Nozioni di «aliquota d'imposta» e di «diversi livelli d'imposizione» — Aliquota d’imposta da prendere in considerazione per verificare l’identità dei livelli d’imposizione per i dividendi di origine nazionale e per quelli di origine estera
Dispositivo
1)
Gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, la quale applichi il metodo dell’esenzione ai dividendi di origine nazionale e il metodo dell’imputazione ai dividendi di origine estera, qualora sia dimostrato, da un lato, che il credito d’imposta di cui gode la società beneficiaria dei dividendi nell’ambito del metodo dell’imputazione è equivalente all’importo dell’imposta effettivamente pagata sugli utili sottostanti ai dividendi distribuiti e, dall’altro, che il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società nello Stato membro in questione è generalmente inferiore all’aliquota d’imposta nominale prevista.
2)
Le risposte fornite dalla Corte al secondo e al quarto quesito pregiudiziale sollevati nell’ambito della causa decisa dalla sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04), valgono anche nel caso in cui:
—
l’imposta estera sulle società alla quale sono stati assoggettati gli utili sottostanti ai dividendi distribuiti non sia stata pagata, o non sia stata interamente pagata, dalla società non residente che versa i suddetti dividendi alla società residente, bensì sia stata corrisposta da una società residente in uno Stato membro, controllata diretta o indiretta della prima società;
—
l’imposta anticipata sulle società non sia stata pagata dalla società residente che percepisce i dividendi da una società non residente, bensì sia stata corrisposta dalla sua società madre residente nell’ambito del regime dell’imposizione di gruppo.
3)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società madre residente di uno Stato membro, la quale, nell’ambito del regime dell’imposizione di gruppo, quale quello oggetto del procedimento principale, sia stata costretta, in violazione delle norme del diritto dell’Unione, a pagare l’imposta anticipata sulle società sulla parte di utili proveniente da dividendi di origine estera, può presentare un’azione volta a ottenere il rimborso di tale imposta indebitamente riscossa nella misura in cui quest’ultima oltrepassa il surplus di imposta sulle società che lo Stato membro in questione era legittimato a prelevare al fine di compensare l’aliquota d’imposta nominale applicata agli utili sottostanti ai dividendi di origine estera inferiore rispetto all’aliquota d’imposta nominale applicabile agli utili della società madre residente.
4)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che una società residente di uno Stato membro, titolare di una partecipazione in una società residente di un paese terzo che le conferisce una sicura influenza sulle decisioni di quest’ultima società e le consente di determinarne le attività, può invocare l’articolo 63 TFUE per contestare la conformità a tale disposizione di una normativa del citato Stato membro relativa al trattamento fiscale di dividendi originari del suddetto paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre esercita un’influenza determinante sulla società che distribuisce i dividendi.
5)
La risposta fornita dalla Corte al terzo quesito pregiudiziale sollevato nella causa decisa dalla citata sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation non si applica nel caso in cui le società controllate stabilite in altri Stati membri, a favore delle quali non ha potuto essere effettuato alcun trasferimento dell’imposta anticipata sulle società, non siano assoggettate ad imposizione nello Stato membro della società madre.
(1) GU C 103 del 2.4.2011.
Full & Egal Universal Law Academy