21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne
(Causa C-41/11) (1)
(Tutela dell’ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articoli 2 e 3 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Piano o programma - Omessa valutazione ambientale preventiva - Annullamento di un piano o programma - Possibilità di mantenere gli effetti del piano o programma - Presupposti)
2012/C 118/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL
Convenuta: Région wallonne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole — Annullamento di una norma nazionale giudicata in contrasto con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Possibilità di mantenere, durante un breve periodo, gli effetti di tale norma
Dispositivo
Quando un giudice nazionale è investito, sul fondamento del proprio diritto nazionale, di un ricorso diretto all’annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e constata che un tale «piano» o «programma» è stato adottato in violazione dell’obbligo stabilito da detta direttiva di procedere a una valutazione ambientale preventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio diritto nazionale al fine di rimediare all’omissione di una tale valutazione, ivi compresi l’eventuale sospensione o l’eventuale annullamento del «piano» o «programma» impugnato. Tuttavia, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che:
—
tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque d[a]ll’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
—
l’adozione e l’entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente che discendono dall’annullamento dell’atto impugnato;
—
a seguito dell’annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l’ambiente, nel senso che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l’obiettivo essenziale di detta direttiva, e
—
il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo strettamente necessario all’adozione delle misure in grado di rimediare all’irregolarità constatata.
(1) GU C 113 del 9.4.2011.
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