27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Amiens — Francia) — mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge
(Causa C-42/11) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato)
2012/C 331/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel d’Amiens
Parti nel procedimento principale
Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel d'Amiens — Interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) nonché dell'articolo 18 TFUE — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato — Discriminazione fondata sulla nazionalità
Dispositivo
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l’articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.
Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.
(1) GU C 103 del 2.4.2011.
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