29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy
(Causa C-48/11) (1)
(Fiscalità diretta - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Accordo SEE - Articoli 31 e 40 - Direttiva 2009/133/CE - Ambito di applicazione - Scambio di azioni tra una società stabilita in uno Stato membro ed una società stabilita in uno Stato terzo aderente all’accordo SEE - Rifiuto di un’agevolazione fiscale - Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale)
2012/C 295/12
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Convenuto: A Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Articoli 31 e 40 dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU L 1, pag. 3) — Interpretazione della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310, pag. 34) — Ambiti di applicazione della suddetta direttiva — Scambio di azioni tra una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea ed una società stabilita in uno Stato terzo membro del SEE (Norvegia) — Assimilazione o meno, sul piano fiscale, di tali transazioni a scambi di azioni tra società nazionali o tra società stabilite in Stati membri
Dispositivo
L’articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta alla legislazione di uno Stato membro che assimila ad una cessione di azioni imponibile uno scambio di azioni tra una società stabilita nel territorio del suddetto Stato membro ed una società stabilita nel territorio di un paese terzo parte di tale accordo, mentre un’operazione siffatta sarebbe fiscalmente neutra qualora coinvolgesse unicamente società nazionali o stabilite in altri Stati membri, laddove esista tra il suddetto Stato membro ed il suddetto paese terzo una convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale che prevede uno scambio di informazioni tra autorità nazionali altrettanto efficace quanto quello previsto dalle disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, nonché della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799, circostanza che dovrà essere accertata dal giudice del rinvio.
(1) GU C 103 del 2.4.2011.
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