10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2012 — Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina
(Causa C-53/11 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 58 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regole 49 e 50 - Marchio denominativo R10 - Opposizione - Cessione - Ammissibilità del ricorso - Nozione di «persona legittimata a proporre un ricorso» - Applicabilità delle direttive dell’UAMI)
2012/C 73/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Altra parte nel procedimento: Nike International Ltd (rappresentante: M. de Justo Bailey, abogado), Aurelio Muñoz Molina
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2010, Nike International Ltd/UAMI — Aurelio Muñoz Molina (T-137/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 novembre 2010, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), è annullata nella parte in cui, con la medesima, il suddetto Tribunale — in violazione dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e della regola 49 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 — ha statuito che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nella sua decisione del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), aveva violato le regole 31, paragrafo 6, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, come modificato dal regolamento n. 1041/2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Nike International Ltd.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 152 del 21.5.2011.
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