27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11)
(Cause riunite C-71/11 e C-99/11) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Articolo 2, lettera c) - Riconoscimento quale «rifugiato» - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «atti di persecuzione» - Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) - Religione come motivo della persecuzione - Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione - Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya - Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico - Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione - Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze - Articolo 4)
2012/C 331/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenuti: Y (C-71/11), Z (C-99/11)
In presenza di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli articoli 2, lettera c) e 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, (GU L 304, pag. 12) — Requisiti per essere considerato rifugiato — Carattere sufficientemente grave di un atto di persecuzione — Atti delle autorità pachistane diretti a limitare l’attività della comunità religiosa Ahmadiyya
Dispositivo
1)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
—
non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
—
l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e
—
per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva 2004/83.
2)
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.
(1) GU C 130 del 30.4.2011.
GU C 173 dell’11.6.2011.
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