24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-75/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Cittadinanza dell’Unione - Diritto di circolazione e di soggiorno - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Discriminazione in base alla nazionalità - Articolo 18 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24 - Deroga - Portata - Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato)
2012/C 366/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e D. Roussanov, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Fruhmann, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 18, 20 e 21 TFUE, nonché dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli di trasporto a tariffa ridotta agli studenti, conclusi tra diversi enti di uno Stato membro e diverse imprese di trasporto pubblico — Esclusione, dal beneficio di tali riduzioni, degli studenti i cui genitori non hanno diritto agli assegni familiari in tale Stato
Dispositivo
1)
Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
(1) GU C 130 del 30.4.2011.
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