18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság — Ungheria) — Mahagében Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)
(Cause riunite C-80/11 e C-142/11) (1)
(Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Presupposti per l’esercizio - Articolo 273 - Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione - Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali - Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione - Onere della prova - Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo)
2012/C 250/08
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Parti
Ricorrenti: Mahagében Kft (C-80/11), Péter Dávid (C-142/11)
Convenuti: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Baranya Megyei Bíróság — Interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Condizioni di esercizio del diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte nella prassi delle autorità fiscali nazionali — Obbligo del soggetto passivo di provare l’effettiva realizzazione dell’operazione figurante nella fattura e il comportamento legittimo della società che ha emesso quest’ultima
Dispositivo
1)
Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi subfornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuta a monte nella catena di prestazioni.
2)
Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.
(1) GU C 179 del 18.6.2011.
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