5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
(Cause riunite C-90/11 e C-91/11) (1)
(Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Espressioni denominative costituite da una combinazione di parole ed una sequenza di lettere identiche alle iniziali di tali parole - Carattere distintivo - Carattere descrittivo - Criteri di valutazione)
2012/C 133/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrenti: Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)
Convenuta: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25) — Carattere distintivo di un marchio denominativo composto da una combinazione di parole descrittive nonché da una sequenza di lettere non descrittive, identiche alle lettere iniziali di dette parole
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, qualora tale sequenza, per il fatto di riprendere l’iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia percepita dal pubblico come un’abbreviazione di detto sintagma e il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive, che, pertanto, è priva di carattere distintivo.
(1) GU C 173 dell’11.6.2011.
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