1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
(Causa C-92/11) (1)
(Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5 - Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori - Condizioni generali - Clausole abusive - Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista - Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori - Applicabilità della direttiva 93/13/CEE - Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza)
2013/C 156/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: RWE Vertrieb AG
Convenuta: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e, in combinato disposto con i punti 1, lettera j), e 2, lettera b), seconda frase, dell’allegato, degli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Clausola che stabilisce il diritto del professionista di modificare unilateralmente il prezzo del servizio mediante il rinvio ad una normativa imperativa elaborata per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13/CEE — Requisiti connessi all’obbligo di una redazione chiara e comprensibile, nonché all’obbligo di trasparenza
Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
2)
Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:
—
se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e
—
se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.
Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
Full & Egal Universal Law Academy