24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(Causa C-115/11) (1)
(Previdenza sociale - Determinazione della normativa applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri - Contratti di lavoro stipulati in successione - Datore di lavoro con sede nello Stato membro in cui il lavoratore ha la sua dimora abituale - Attività subordinata esercitata esclusivamente in altri Stati membri)
2012/C 366/17
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o.
Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Distinzione tra le nozioni di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» e di «lavoratore distaccato» — Lavoratore assunto da un’impresa stabilita nel suo Stato membro d’origine e che svolge la sua attività lavorativa esclusivamente in altri Stati membri dell’Unione, pur conservando la sua residenza e il centro dei suoi interessi vitali nel suo Stato d’origine
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, una persona che, nell’ambito di contratti di lavoro stipulati in successione che indicano come luogo di lavoro il territorio di più Stati membri, di fatto svolga la propria attività, per la durata di ciascuno di tali contratti, di volta in volta nel territorio di uno solo di tali Stati non può rientrare nella nozione di «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri» ai sensi di tale disposizione.
(1) GU C 152 del 21.5.2011.
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