31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Eon Aset Menidjmunt LTD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-118/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Diritto a detrazione - Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta - Sorgere del diritto a detrazione - Contratto di locazione di un autoveicolo - Contratto di leasing - Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro)
2012/C 98/12
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Eon Aset Menidjmunt OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 168, 173 e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Limitazione del diritto a detrazione dell’IVA — Normativa nazionale che prevede come condizione imperativa per il riconoscimento del diritto a detrazione dell’IVA l’uso dei beni e servizi ai fini di un’attività economica indipendente e che non prevede un meccanismo di rettifica nelle ipotesi in cui i beni e i servizi inizialmente non rientrano nel fatturato, ma in cui, in un periodo successivo al loro acquisto, vengono usati per effettuare operazioni soggette ad imposta
Dispositivo
1)
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che:
—
un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo, e che è alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso;
—
un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa. La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
2)
Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112 non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa.
(1) GU C 145 del 14.5.2011.
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