9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Pro-Braine ASBL e a./Commune de Braine-le-Château
(Causa C-121/11) (1)
(Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale - Nozione di «autorizzazione»)
2012/C 165/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Pro-Braine ASBL, Michel Bernard, Charlotte de Lantsheere
Convenuta: Commune de Braine-le-Château
con l’intervento di: Veolia es treatment SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione dell’articolo 14 b, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di una valutazione dell’impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione» — Campo di applicazione
Dispositivo
La decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in applicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, solo qualora tale decisione autorizzi una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi del punto 13 dell’allegato II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima.
(1) GU C 152 del 21.5.2011.
Full & Egal Universal Law Academy