26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland/Robert Klinke (C-125/11) e Jörg-Detlef Müller/Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)
(Cause riunite C-124/11, C-125/11 e C-143/11) (1)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Normativa nazionale - Sussidio erogato ai funzionari in caso di malattia - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 3 - Ambito di applicazione - Nozione di «retribuzione»)
2013/C 26/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 e C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)
Convenuti: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Normativa nazionale che prevede il versamento di un sussidio ai funzionari in caso di malattia e che esclude dal novero dei familiari ricompresi nel sussidio di cui trattasi i partner registrati — Parità di trattamento dei lavoratori aventi un partner di un’unione civile rispetto ai lavoratori coniugati — Ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE — Nozione di retribuzione
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un sussidio concesso ai funzionari in caso di malattia, quale quello accordato ai funzionari della Bundesrepublik Deutschland ai sensi della legge sui funzionari federali (Bundesbeamtengesetz), rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva qualora il suo finanziamento incomba allo Stato nella sua veste di datore di lavoro pubblico, circostanza questa che dev’essere accertata dal giudice nazionale.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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