21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH
(Causa C-132/11) (1)
(Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Differenza di trattamento fondata sull’età - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi generali del diritto dell’Unione - Contratto collettivo - Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese - Clausola contrattuale)
2012/C 217/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Ricorrente: Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH
Convenuto: Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Innsbruck — Interpretazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6, nn. 1 e 3, TUE nonché degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Differenze di trattamento fondate sull’età — Contratto collettivo che prevede, ai fini dell’inquadramento retributivo delle assistenti di volo, che sia presa in considerazione l’esperienza professionale, ma non quella maturata presso un’altra compagnia aerea appartenente allo stresso gruppo — Inapplicabilità di una clausola di un contratto di lavoro a causa dell’effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
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