18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH/Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia
(Causa C-135/11 P) (1)
(Impugnazione - Accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 5 - Portata - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione di detto Stato membro alla divulgazione di tali documenti - Ampiezza del controllo da parte dell’istituzione e del giudice dell’Unione sui motivi di opposizione invocati dallo Stato membro - Produzione del documento controverso dinanzi al giudice dell’Unione)
2012/C 250/10
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (rappresentanti: S. Crosby e S. Santoro, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia (rappresentanti: C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2011 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (T-362/08), che respinge un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 19 giugno 2008, con cui detta istituzione rifiuta parzialmente alla ricorrente l’accesso a taluni documenti trasmessi alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 gennaio 2011, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (T-362/08), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto dall’IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso ad un documento trasmesso alla Commissione europea dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 179 del 18.6.2011.
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