27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
(Cause riunite C-147/11 e C-148/11) (1)
(Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno permanente - Prestazione di assistenza sociale - Affidamento di minori - Soggiorno compiuto prima dell’adesione all’Unione dello Stato di origine)
2012/C 331/11
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions
Resistenti: Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di una cittadina polacca, giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all’UE, che dopo l’adesione ha svolto per meno di un anno un’attività di lavoro autonomo ed è affidataria di un figlio che ha iniziato a frequentare le scuole dopo la cessazione dell’attività di lavoro autonomo della madre
Dispositivo
L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che attribuisce alla persona che abbia effettivamente l’affidamento del figlio di un lavoratore migrante o di un ex lavoratore migrante, figlio che segua gli studi nello Stato membro ospitante, il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato medesimo, laddove tale articolo non può essere interpretato nel senso che conferisce tale diritto a colui che provveda effettivamente all’affidamento di un figlio di un lavoratore non subordinato.
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione, cittadino di uno Stato membro che abbia recentemente aderito all’Unione europea, può avvalersi, in virtù di tale disposizione, del diritto di soggiorno permanente qualora abbia soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di oltre cinque anni, di cui una parte sia stata compiuta anteriormente all’adesione del primo dei detti Stati all’Unione europea, sempreché il soggiorno sia stato compiuto conformemente ai requisiti indicati all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
(1) GU C 152 del 21.5.2011.
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