29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/11
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin — Germania) — Ahmed Mahamdia/Repubblica algerina democratica e popolare
(Causa C-154/11) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Contratto concluso con un’ambasciata di uno Stato terzo - Immunità dello Stato datore di lavoro - Nozione di «succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 - Compatibilità di un accordo attributivo di competenza ai giudici dello Stato terzo con l’articolo 21)
2012/C 295/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Ahmed Mahamdia
Convenuta: Repubblica algerina democratica e popolare
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Berlin — Interpretazione degli articoli 18, 19 e 21 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia avente ad oggetto la validità del licenziamento del ricorrente, cittadino di uno Stato membro e di uno Stato terzo, impiegato in qualità di autista nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, da parte dell’ambasciata dello Stato terzo di cui è parimenti cittadino, in base ad un contratto di lavoro che prevede la competenza dei giudici di quest’ultimo Stato
Dispositivo
1)
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.
2)
L’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.
(1) GU C 173 dell’11.6.2011.
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