28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Auto 24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS
(Causa C-158/11) (1)
(Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Settore automobilistico - Regolamento (CE) n. 1400/2002 - Esenzione per categorie - Sistema di distribuzione selettiva - Nozione di «criteri specifici» nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi - Diniego di rilascio di una concessione per la distribuzione di autoveicoli nuovi - Assenza di criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati e non discriminatori)
2012/C 227/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Auto 24 SARL
Convenuta: Jaguar Land Rover France SAS
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation — Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30) — Sistema di distribuzione selettiva — Diniego di rilascio di una concessione per la vendita di autoveicoli nuovi Land Rover — Nozione di «criteri specifici» nell’ambito di una distribuzione selettiva quantitativa — Assenza di criteri di selezione quantitativi precisi, oggettivi, proporzionati e non discriminatori
Dispositivo
Con i termini «criteri specifici», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, devono essere intesi, per quanto concerne un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi ai sensi di tale regolamento, criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato. Per beneficiare dell’esenzione prevista da detto regolamento non è necessario che un sistema del genere sia basato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.
(1) GU C 179 del 18.6.2011.
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