25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (Domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Germania) — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth
(Causa C-172/11) (1)
(Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Articolo 7, paragrafo 4 - Principio di non discriminazione - Importo di maggiorazione della retribuzione versato ai lavoratori posti in un regime di lavoro a tempo parziale che precede il pensionamento - Lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nello Stato membro di residenza - Presa in considerazione fittizia dell’imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego)
2012/C 258/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein
Parti
Ricorrente: Georges Erny
Convenuta: Daimler AG — Werk Wörth
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein, Auswärtige Kammern Landau — Interpretazione dell’articolo 45 TFUE, nonché dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Maggiorazione della retribuzione versata ai lavoratori posti in regime di tempo parziale che precede il pensionamento — Trattamento meno favorevole dei lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nel solo Stato di residenza, derivante dalla presa in considerazione, in sede di calcolo dell’importo di tale maggiorazione, dell’imposta sullo stipendio teoricamente dovuta nello Stato di impiego
Dispositivo
Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è versato dal datore di lavoro nell’ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che l’imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente all’atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza di questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto. L’articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.
(1) GU C 226 del 30.7.2011.
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