8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH, Sportradar AG
(Causa C-173/11) (1)
(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Articolo 7 - Diritto sui generis - Banca di dati relativa ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio - Nozione di «reimpiego» - Localizzazione dell’atto di reimpiego)
2012/C 379/12
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd
Convenuta: Sportradar GmbH, Sportradar AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), in particolare del suo articolo 7 — Diritto del creatore di una banca di dati di vietare l'estrazione e/o il reimpiego di una parte del contenuto della banca di dati — Nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» (Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) — Banca di dati contenente informazioni sulle partite di calcio in corso di svolgimento («Football Live»)
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un’altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di «reimpiego» di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto va considerato come svolto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio.
(1) GU C 194 del 2.7.2011.
Full & Egal Universal Law Academy