24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration
(Causa C-179/11) (1)
(Domande di asilo - Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente - Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime)
2012/C 366/19
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)
Convenuto: Ministre de l’Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), nonché del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Portata dell’obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza per la durata del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro responsabile — Determinazione dello Stato membro cui incombe l’obbligo di assumere l’onere finanziario relativo al beneficio delle condizioni minime di accoglienza nel corso di detto periodo
Dispositivo
1)
La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida — in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.
2)
L’obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest’ultimo Stato membro, sul quale grava l’obbligo suddetto.
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
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