12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság) — Ungheria] — Bericap Záródástechnikai bt/Plastinnova 2000 kft
(Causa C-180/11) (1)
(Direttiva 2004/48/CE - Disciplina relativa all’esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità - Poteri del giudice nazionale - Convenzione di Parigi - Accordo ADPIC)
2013/C 9/19
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (ex Fővárosi Bíróság)
Parti
Ricorrente: Bericap Záródástechnikai bt
Convenuta: Plastinnova 2000 kft
Con l’intervento di: Magyar Szabadalmi Hivatal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, figurante nell’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nonché della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Disciplina relativa all’esame delle prove nel contesto di una controversia dinanzi al giudice nazionale cui sia stata sottoposta una domanda di annullamento della protezione di un modello di utilità — Poteri del giudice nazionale
Dispositivo
Dal momento che le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, interpretati alla luce degli articoli 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979, e 41, paragrafi 1 e 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), non sono applicabili ad un procedimento di annullamento, come quello di cui al procedimento principale, non si può ritenere che tali disposizioni ostino a che, in siffatto procedimento giurisdizionale, il giudice:
—
non sia vincolato dalle conclusioni o da altre dichiarazioni delle parti e abbia il potere di disporre d’ufficio la produzione di prove che lo stesso reputi necessarie;
—
non sia vincolato da una decisione amministrativa vertente su una domanda di annullamento della protezione, né dalle constatazioni di fatto in essa risultanti, e
—
non possa esaminare nuovamente prove che siano già state prodotte in occasione di una precedente domanda di annullamento.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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