26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — Econord Spa/Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese
(Cause riunite C-182/11 e C-183/11) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi - Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell’Unione (affidamento cosiddetto «in house») - Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti locali territoriali - Presupposti di applicabilità dell’affidamento «in house»)
2013/C 26/12
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Econord Spa
Convenuti: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi — Attribuzione senza gara d’appalto — Concessione da parte di due amministrazioni pubbliche, al di fuori di una formale procedura di aggiudicazione di appalto, del servizio pubblico di igiene urbana ad una società per azioni nella quale le amministrazioni concedenti detengono una quota del capitale — Mancanza di controllo effettivo, da parte di una delle suddette amministrazioni pubbliche, sulla società concessionaria
Dispositivo
Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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