7.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 200/3
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Peter Hehenberger/Republik Österreich
(Causa C-188/11) (1)
(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 - Sostegno ai metodi di produzione agroambientali - Controlli - Beneficiario di un aiuto all’agricoltura - Circostanza di aver impedito l’esecuzione del controllo in loco - Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni - Compatibilità)
2012/C 200/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parti
Ricorrente: Peter Hehenberger
Convenuta: Republik Österreich
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999 (GU L 153, pag. 30) — Controlli e sanzioni — Normativa di uno Stato membro che prevede, in caso di rifiuto di una misura di controllo da parte del beneficiario di un aiuto agricolo, la restituzione di tutti gli aiuti percepiti in un periodo di cinque anni — Proporzionalità
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l’esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell’agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell’ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell’impegno devono essere restituiti, ancorché tali aiuti siano stati già versati per più anni.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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