23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-189/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Legislazione nazionale che prevede l’applicazione di tale regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» - Esclusione da detto regime speciale di talune vendite al pubblico - Esposizione nella fattura di un importo di IVA detraibile non collegato all’imposta dovuta o assolta a monte - Determinazione globale della base imponibile per un periodo determinato - Incompatibilità)
2013/C 344/03
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Kraińska, A. Kramarczyk, M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e M. Pere, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 73, 168, 169, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime speciale delle agenzie di viaggio
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna:
—
escludendo dal regime speciale delle agenzie di viaggio le vendite al pubblico, effettuate da agenzie dettaglianti che agiscono in nome proprio, di viaggi organizzati da tour operator;
—
autorizzando le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, ad esporre in fattura un importo globale d’imposta sul valore aggiunto privo di qualsiasi rapporto con l’imposta effettivamente ripercossa sul cliente, e autorizzando quest’ultimo, quando sia soggetto passivo, a detrarre detto importo globale dall’imposta sul valore aggiunto dovuta, e
—
autorizzando le agenzie di viaggio, laddove siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile dell’imposta in misura globale per ogni periodo d’imposta,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 168, 226 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea sopporta un quarto delle proprie spese.
4)
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese nonché tre quarti delle spese della Commissione europea.
5)
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
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