7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/4
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Belgio) — État belge/Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard (C-211/11)
(Cause riunite C-210/11 e C-211/11) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) - Diritto alla detrazione - Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi - Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito)
2013/C 260/06
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation
Parti
Ricorrente: État belge
Convenute: Medicom SPRL (C-210/11), Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione degli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione IVA — Nozione di prestazione di servizi collegata ad un bene immobile — Utilizzazione parziale, per le necessità private dei gestori e della loro famiglia, di una parte di un immobile destinato all’impresa, in assenza di un canone di locazione pagabile in contanti, ma che rappresenta un beneficio in natura — Esclusione del diritto a detrazione
Dispositivo
1)
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico dei beneficiari, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte dei suoi beneficiari, del loro compito statutario o del loro contratto d’impiego.
2)
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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