9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Polonia) — Iwona Szyrocka/Siger Technologie GmbH
(Causa C-215/11) (1)
(Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Domanda d’ingiunzione che non rispetta i requisiti formali previsti dalla legislazione nazionale - Esaustività dei requisiti che la domanda deve rispettare - Possibilità di richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale)
2013/C 38/04
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Iwona Szyrocka
Convenuta: Siger Technologie GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Interpretazione degli articoli 4, 7, 8, 9 e 26, del regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) — Domanda d’ingiunzione di pagamento europea che non rispetta i requisiti formali previsti, da un lato, dal regolamento e, dall’altro, dalla legislazione nazionale — Diritto applicabile al procedimento diretto a integrare o a rettificare la domanda — Possibilità di richiedere interessi sul credito dalla data di scadenza fino a quella del pagamento
Dispositivo
1)
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, dev’essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare.
In forza dell’articolo 25 di tale regolamento e nel rispetto dei requisiti in esso contenuti, il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
2)
Gli articoli 4 e 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1896/2006 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il ricorrente richieda, nell’ambito della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, gli interessi per il periodo di tempo intercorrente tra il giorno della loro esigibilità e la data del pagamento del capitale.
3)
Qualora sia ingiunto al convenuto il pagamento al ricorrente degli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale, il giudice nazionale può liberamente determinare le modalità concrete per la compilazione del modulo d’ingiunzione di pagamento europea, di cui all’allegato V del regolamento n. 1896/2006, purché il modulo in tal modo compilato consenta al convenuto, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione a tenore della quale egli deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del capitale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse nonché la data a partire dalla quale tali interessi sono richiesti.
(1) GU C 219 del 23.7.2011.
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