8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/8
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, divenuta Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Causa C-218/11) (1)
(Direttiva 2004/18/CE - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e 5 - Capacità economica e finanziaria dei candidati o degli offerenti - Livello minimo di capacità stabilito sulla base di un unico indicatore del bilancio - Dato contabile influenzabile dalle divergenze tra le normative nazionali in materia di conti annuali delle società)
2012/C 379/13
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrenti: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, divenuta Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe
Convenuta: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Con l’intervento di: Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt, MÁVÉPCELL Kft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione degli articoli 44, paragrafo 2, 47, paragrafo 1, lettera b), e 47, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Esame della capacità economica e finanziaria degli offerenti in base ad un solo dato contabile che presenta un contenuto diverso negli Stati membri a causa delle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali in materia di normativa contabile — Principio di parità di trattamento degli offerenti
Dispositivo
1)
Gli articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può richiedere un livello minimo di capacità economica e finanziaria facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, purché questi siano oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo ad un operatore economico e che tale livello sia adeguato all’importanza dell’appalto di cui trattasi nel senso di costituire oggettivamente un indice positivo dell’esistenza di una situazione patrimoniale e finanziaria sufficiente a portare a buon fine l’esecuzione di tale appalto, senza però andare oltre quanto è ragionevolmente necessario a tal fine. In linea di principio, il requisito di un livello minimo di capacità economica e finanziaria non può essere escluso per la sola ragione che tale livello riguarda un elemento del bilancio sul quale possono sussistere differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri.
2)
L’articolo 47 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora per un operatore economico sia impossibile soddisfare un livello minimo di capacità economica e finanziaria consistente nel fatto che il risultato d’esercizio dei candidati o degli offerenti non sia negativo per più di un esercizio negli ultimi tre esercizi chiusi, a causa di una convenzione in forza della quale tale operatore economico trasferisce sistematicamente i suoi utili alla società madre, quest’ultimo non ha altra possibilità, per soddisfare tale livello minimo di capacità, che quella di fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo. Al riguardo è irrilevante il fatto che le legislazioni dello Stato membro di stabilimento del suddetto operatore economico e dello Stato membro di stabilimento dell’amministrazione aggiudicatrice divergano, in quanto una simile convenzione è autorizzata senza limiti dalla legislazione del primo Stato membro, mentre, ai sensi della legislazione del secondo, lo sarebbe solo a condizione che il trasferimento degli utili non abbia l’effetto di rendere negativo il risultato di bilancio.
(1) GU C 232 del 6.8.2011.
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