9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Expedia Inc./Autorité de la concurrence e altri
(Causa C-226/11) (1)
(Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Intesa - Carattere sensibile di una restrizione - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 3, paragrafo 2 - Autorità nazionale garante della concorrenza - Pratica idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri - Accertamento e sanzione - Non superamento delle soglie di detenzione di quote di mercato fissate nella comunicazione «de minimis» - Restrizioni per oggetto)
2013/C 38/05
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Expedia Inc.
Convenuti: Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation (Francia) — Interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1) — Rapporto tra gli articoli 101 e 102 TFUE e le disposizioni nazionali in materia di concorrenza — Possibilità, per i giudici e le autorità nazionali garanti della concorrenza, di perseguire e sanzionare un'intesa atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non supera le soglie di detenzione di quote di mercato stabilite dalla Commissione — Intesa avente un oggetto anticoncorrenziale
Dispositivo
Gli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un’autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis), purché tale accordo costituisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi del citato articolo 101, paragrafo 1.
(1) GU C 211 del 16.7.2011.
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