12.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/14
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Passau — Germania) — Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)/Kaiser GmbH
(Cause riunite C-229/11 e C-230/11) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Riduzione dell’orario di lavoro («Kurzarbeit») - Riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dell’orario di lavoro - Indennità finanziaria)
2013/C 9/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Passau
Parti
Ricorrenti: Alexander Heimann (C-229/11), Konstantin Toltschin (C-230/11)
Convenuta: Kaiser GmbH
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Passau — Interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (GU C 83, pag. 389) e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Riduzione del normale orario di lavoro praticato nell’impresa a titolo di disoccupazione parziale («Kurzarbeit») — Normativa nazionale che prevede una riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dei giorni di lavoro del disoccupato a tempo parziale
Dispositivo
L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a legislazioni o prassi nazionali, come un piano sociale concordato tra un’impresa e il suo comitato aziendale, in base alle quali il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore a tempo ridotto è calcolato secondo il principio del pro rata temporis.
(1) GU C 269 del 10.9.2011.
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